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TRIBUNALE DI
MILANO
9.1.2004 - est. Ciampi
(Omissis)
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Ritiene questo Giudice che l'attorea domanda
sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.
Risulta pacifico in giudizio:
1°) che parte convenuta abbia installato un compressore di un
proprio condizionatore d'aria sulla facciata condominiale, in
posizione sporgente e perpendicolare sopra uno degli ingressi
condominiali;
2°) che tale installazione sia avvenuta senza alcun consenso
condominiale.
Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si discute,
poi, tra le parti stesse, circa l'assunto di parte convenuta secondo
cui l'installazione di cui si discute sarebbe perfettamente
legittima e conforme al disposto dell'art. 1102 c.c.
Ritiene questo Giudice che un tale assunto sia del tutto infondato:
risulta, infatti, evidente che la collocazione sulla facciata
condominiale di un voluminoso corpo sporgente (quale quello in
discussione) alteri la destinazione della facciata stessa (che è
quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole
dell'edificio e non quello di contenere corpi estranei, che turbano
l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo);
inoltre, nel citato contesto, risulta del tutto irrilevante che la
facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai
condòmini, in quanto la legge tutela proprio il diritto degli stessi
a non dover subire (e quindi, essere soggetti a vedere) alterazioni
antiestetiche del proprio bene comune.
Queste considerazioni, nel mentre dimostrano la completa inutilità
dei richiesti accertamenti istruttori, hanno convinto il Tribunale
della fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la
soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese,
a favore di parte attrice, in € ............................. per
esborsi, € ....................... per diritti ed €
..........................per onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando sulla domanda,
respinta ogni altra richiesta ed eccezione;
accoglie
la proposta
domanda e, per effetto,
condanna
la parte convenuta
a rimuovere il compressore suddetto dalla facciata condominiale, nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente sentenza,
facoltizzando l'attore, successivamente, ad eseguire la rimozione,
con diritto di rivalsa sul convenuto per le sopportate spese;
condanna
la parte convenuta
a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio
complessivamente liquidate in € ........................ oltre
accessori.
(Omissis)
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